Per la responsabilità penale del proprietario del cane occorre la prova della colpa.

Trattandosi di affermare la responsabilità penale del proprietario di un cane per lesioni colpose, ex art. 590 c.p., occorre accertare in positivo la colpa dell’imputato e non è affatto sufficiente rifarsi alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c. e all’inversione dell’onere della prova che essa comporta; regola, quest’ultima, valevole ai soli ai fini della responsabilità civile. Mentre, ai fini della responsabilità penale, può aversi riguardo a quanto stabilito dall’art. 672 c.p., che, a prescindere dalla intervenuta depenalizzazione, costituisce tuttora un valido termine di riferimento per valutare la sussistenza della colpa.
(Cass. pen., IV, 10/09/2019 – dep. 16/12/2019, n. 50562)