Anche nell’attività giudiziaria vale il principio di minimizzazione nell’uso dei dati personali

Il trattamento delle informazioni personali effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti è lecito, purché avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati.
(Cass. civ., I, 19/12/2019, n. 34113)