Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.) il gestore di un pubblico esercizio che non impedisce i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne

La veste di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento, come l’attuazione dello “ius excludendi” e il ricorso all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica e, a tal fine, poiché l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale, occorre che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte dell’agente.
(Cass. pen., III, 11/11/2020, n. 1717)