Per la sussistenza del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone occorre che la fonte rumorosa sia idonea a turbare la pubblica quiete.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, per integrare il reato di cui all’art. 659, comma 1, è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione, occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l’edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.
(Cass. pen., III, 17/11/2020, n. 2258)