Ha diritto alla restituzione chi ha pagato più del dovuto.

Costituisce indebito oggettivo che legittima l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. non solo la mancanza originaria o sopravvenuta di titolo ma anche il pagamento “oltre il titolo”, cioè il pagamento effettuato validamente ma in eccesso rispetto alla prestazione effettivamente dovuta
(Cass. civ., III, 20/12/2019, n. 34151)