Anche le prostitute devono pagare le tasse

La natura reddituale attribuita ex lege ai proventi delle attività illecite, con la conseguente tassabilità quali “redditi diversi”, comporta, a maggior ragione, che venga riconosciuta natura reddituale all’attività di prostituzione, di per sé priva di profili di illiceità (costituendo invece illecito penale ogni attività di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione altrui a norma dell’art.3 della legge 20.2.1958 n.75). L’attività di prostituzione è assimilabile al lavoro autonomo se svolta in forma abituale, ovvero rientra nella categoria dei “redditi diversi” se svolta, sempre autonomamente, ma in forma occasionale.
(Cass. civ., V, 27 luglio 2016, n. 15596)