Commette rifiuto di atti d’ufficio il medico del Pronto Soccorso che omette di visitare il paziente nonostante le sollecitazioni del personale infermieristico.

In tema di rifiuto di atti di ufficio, ai sensi dell’art. 328 c.p., il presupposto del carattere di urgenza dell’atto (che, dunque, «deve essere compiuto senza ritardo») ricorre nel caso del medico di turno al Pronto Soccorso che sia richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico e medico con insistenti sollecitazioni, non rilevando che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva.
(Cass. pen., VI, 05/07/2016, n. 40753)