Un diritto di credito è necessariamente individuato dai fatti storici che lo costituiscono.

Un diritto di credito ad una prestazione di genere, in ragione del carattere generico della prestazione, è necessariamente individuato dai suoi fatti storici costitutivi. Sicché, l’allegazione dei fatti storici costitutivi di un diritto di credito ad una prestazione di genere identifica l’azione ai sensi dell’art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c. e, quindi, determina la cosa oggetto della domanda. (Cass. civ., VI, 20/05/2016, n. 10396)