Stante l’art. 138, comma 2, c.p.c., secondo cui, se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie, allo stesso modo, la notificazione a mezzo PEC deve ritenersi perfezionata quando il sistema restituisce un avviso di mancata consegna per “casella piena”, perché lasciare che la casella PEC si saturi equivale ad un preventivo rifiuto di ricevere le notificazioni tramite essa.
(Cass. civ., VI, 11/02/2020, n. 3164)