Nella compravendita, la consegna dell’immobile prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione.

In tema di contratto preliminare di compravendita, la consegna dell’immobile, effettuata prima della stipula del definitivo, non determina la decorrenza dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., ciò presupponendo l’avvenuto trasferimento del diritto; sicché il promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l’adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., e contemporaneamente agire, con l’azione quanti minoris, per la diminuzione del prezzo ex art. 1492 c.c, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione.

(Cass civ., II, 27/05/2020 n. 9953)