Nei rapporti bancari, ai fini della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., occorre distinguere tra rimessa solutoria e rimessa ripristinatoria.

I versamenti effettuati dal correntista sul conto corrente possono considerarsi pagamenti suscettibili di domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. quando siano solutori, siano cioè destinati a coprire un passivo, sia esso senza apertura di credito ovvero eccedente l’apertura di credito; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. Per i versamenti ripristinatori, in senso proprio, volti cioè a ripristinare la provvista all’interno dell’affidamento concesso, per essi la prescrizione decorre dalla data di estinzione del rapporto di apertura di credito, quando cioè la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, perché, in tal caso, anche i versamenti ripristinatori assumeranno valenza solutoria.
(Cass. civ., VI, 14/07/2020 n. 14958)