Le azioni di rivendicazione, negatoria servitutis e confessoria servitutis sono tra loro del tutto distinte ed incompatibili nei requisiti e nel contenuto.

Nella rei vindicatio, l’attore si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. Nella negatoria servitutis, invece, l’attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell’immobile da parte sua. Infine, mentre nella confessoria servitutis, l’attore dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù.
(Cass. civ., II, 11/01/2017 n. 472)