La divisione giudiziaria può farsi alla sola condizione che non renda più incomodo l’uso della cosa.

L’art. 1119 cod. civ. va inteso nel senso che “le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione”, a meno che, per la divisione giudiziaria, “la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino” e, per la divisione volontaria, a meno che non sia concluso un contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il “consenso di tutti i partecipanti al condominio”, quest’ultimo requisito non essendo invece richiesto per la divisione giudiziaria.
(Cass. civ., II, 15/10/2019, n. 26041)