È nulla la consulenza tecnica d’ufficio se il C.T.U. viola il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali

Il C.T.U. non può indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti.
Il C.T.U. non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali.
Il C.T.U. può acquisire dai terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.
I princìpi che precedono non sono derogabili per ordine del giudice, né per acquiescenza delle parti.
La nullità della consulenza, derivante dall’avere il C.T.U. violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non è sanata dall’acquiescenza delle parti ed è rilevabile d’ufficio.
(Cass. civ., III, 06/12/2019, n. 31886)