Sussistendo una grave crisi economica è sempre consentito al conduttore di recedere dal contratto di locazione.

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i gravi motivi che consentono al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione (nel caso di specie, una contrazione del fatturato di oltre il 39%). Sussistendo tali fattori obiettivi, pertanto, è consentito al conduttore, imprenditore commerciale, di recedere per realizzare le conseguenti scelte di adeguamento strutturale dell’azienda, ampliandola o riducendola, per rispondere alle sopravvenute esigenze di economicità e produttività.

(Cass. civ., III, 28/02/2019, n. 5802)