Non è ripetibile una somma di denaro versata per una finalità truffaldina o corruttiva.

La nozione di buon costume prevista dall’art. 2035 cod. civ. ai fini della “soluti retentio” non si identifica soltanto con la contrarietà alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche la contrarietà alla morale sociale percepita in un determinato ambiente e momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, contrarie a norme imperative, sono da ritenere altresì contrarie al buon costume.
(Cass. civ., I, 05/08/2020 n. 16706)