L’omessa consegna del bene locato elide l’obbligo del conduttore di provvedere al pagamento dei canoni.

L’obbligo di pagamento del canone ha il suo necessario presupposto nell’avvenuta consegna del bene da parte del locatore, atteso che il sinallagma contrattuale comporta un ineludibile rapporto di corrispettività fra l’adempimento dell’obbligazione del locatore di «consegnare al conduttore la cosa locata» (art. 1575 c.c.) e l’obbligazione del conduttore di «prendere in consegna la cosa» e versare i canoni nei termini convenuti» (art. 1587 c.c.).

(Cass. civ., III, 26/05/2020 n. 9666)