E’ diritto del condomino distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento.

Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il condomino ha diritto al distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento nell’assenza di pregiudizio al funzionamento dell’impianto medesimo, sicché è nulla la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che neghi tale diritto. Il distacco, inoltre, comporta il conseguente esonero, ex art. 1123 comma 2 c.c., dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato; in tal caso, infatti, il condomino è tenuto solo a contribuire alle spese di conservazione dell’impianto stesso.

(Cass. civ., II, 21/05/2020 n. 9387)