Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il condomino ha diritto al distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento nell’assenza di pregiudizio al funzionamento dell’impianto medesimo, sicché è nulla la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che neghi tale diritto. Il distacco, inoltre, comporta il conseguente esonero, ex art. 1123 comma 2 c.c., dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato; in tal caso, infatti, il condomino è tenuto solo a contribuire alle spese di conservazione dell’impianto stesso.
(Cass. civ., II, 21/05/2020 n. 9387)