La determinazione del prezzo da restituire al compratore ad esito dell’azione redibitoria ex artt. 1492 e 1493 c.c., al fine di garantire l’equilibrio tra le reciproche prestazioni restitutorie ed evitare una ingiusta locupletazione dell’acquirente, deve tener conto dell’uso del bene da questi fatto, quando abbia continuato ad utilizzare il bene (perché viziato ma non completamente inidoneo all’uso) determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.
(Cass. civ., II, 28/07/2020 n. 16077)