Anche ai fini della legittimità del recesso di cui all’art. 1385 comma 2 c.c., l’inadempimento non deve avere scarsa importanza.

Ai fini della legittimità del recesso di cui all’art. 1385 comma 2 c.c., similmente alla risoluzione per inadempimento, non è sufficiente un qualunque inadempimento, ma occorre che non abbia scarsa importanza, ex art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare in concreto se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva del medesimo.
(Cass. civ., II, 20/05/2020, n. 9226)